Art. 6
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

      1. È istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», quale organo responsabile dell'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 4 e strumento di gestione dell'APS italiano. Essa può operare in Italia e nei principali Paesi destinatari dell'APS.
      2. L'Agenzia opera in piena autonomia gestionale, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo i criteri, le responsabilità, le procedure operative, di gestione, di controllo interno e di revisione contabile definite da un apposito regolamento predisposto dal presidente e approvato dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7. All'Agenzia non si applicano le norme ordinarie sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
      3. L'Agenzia presenta al Ministro degli affari esteri, al Viceministro per la cooperazione allo sviluppo e al Parlamento un rapporto semestrale sulle attività svolte, e risponde a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente da tali soggetti.
      4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e finalità, l'Agenzia può essere controparte delle istituzioni comunitarie e internazionali nonché stipulare accordi con finanziatori pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.
      5. Presso l'Agenzia è istituita una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati dalla medesima Agenzia, inclusi il valore economico complessivo e l'ammontare dei finanziamenti concessi, il Paese partner nella realizzazione degli interventi, il settore di intervento e gli enti attuatori. L'accesso alla banca dati è pubblico.